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Obiettivi e lacune della prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale

Con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni, dopo un lungo e travagliato iter nel quale talvolta sembrava di essere a un vicolo cieco, ieri il Parlamento europeo ha approvato l’AI Act, la prima regolamentazione al mondo sugli utilizzi dell’intelligenza artificiale e dei sistemi basati su questa tecnologia. Composto di 113 articoli e 12 allegati, il documento si propone di proteggere diritti fondamentali e la sostenibilità ambientale, mantenendo l’obiettivo di facilitare e promuovere la crescita di competitor europei ai colossi statunitensi.

L’articolo 3 è quello che definisce cosa si intende per intelligenza artificiale, ovvero «un sistema basato su macchine progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia» e che dalle previsioni e dai contenuti generati «può influenzare ambienti fisici o virtuali». La definizione non si applica quindi ai sistemi di software tradizionali o agli approcci che si basano su regole predefinite.

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In questo podcast uno scambio di opinioni sull'AI Act con l'ospite speciale Alessandro Longo, direttore responsabile di agendadigitale.eu. l'AI Act è il regolamento Europeo per l'intelligenza artificiale, il primo al mondo. E' stato approvato dal Parlamento Europeo ed è l'inizio di una nuova negoziazione con le altre due istituzioni - Commissione e Consiglio. Non è ancora la versione definitiva, né è ancora in vigore.

Diversi spunti interessanti a cominciare dalla mancanza di regolamentazione delle applicazioni di intelligenza artificiale per applicazioni di tipo militare. Il secondo punto di attenzione è la questione dell'appropriazione dei dati pubblicati nel web, poiché il fatto che siano accessibili a tutti non vuol dire automaticamente che siano utilizabili per l'addestramento di AI senza consenso.

E poi c'è una questione che non è legata direttamente al regolamento: "l'intelligenza artificiale cambierà tutto in un momento in cui non siamo sicuri che quelli che rischiano di rimanere indietro siano in grado invece di avere voce in capitolo e quindi non siamo sicuri che tutta questa grande rivoluzione poi porterà benessere a tutti".

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La newsletter del 25 giugno di Carola Frediani

In questo numero:

  • AI Act, effetto Bruxelles
  • AI: Biden accelera, ascolta i rischi, cerca finanziatori
  • Se infermiera e AI non sono d’accordo
  • Microsoft e Anonymous Sudan
  • Che fine ha fatto la piattaforma per il Referendum digitale?
  • Altro

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Il testo normativo più avanzato al mondo sull’intelligenza artificiale è stato approvato dal Parlamento ed entra così nella fase finale della negoziazione europea. Ma solo l’applicazione pratica dirà quanto il testo sarà rispettoso del “mondo libero” di cui ci fregiamo di far parte

Le pratiche di AI vietate

Il Regolamento prosegue con le pratiche di AI vietate, cui è dedicato il Titolo II; nella relazione della Bozza si legge che “Il titolo II stabilisce un elenco di pratiche di IA vietate. Il regolamento segue un approccio basato sul rischio, differenziando tra gli usi dell’IA che creano: i) un rischio inaccettabile; ii) un rischio alto; iii) un rischio basso o minimo. L’elenco delle pratiche vietate di cui al titolo II comprende tutti i sistemi di IA il cui uso è considerato inaccettabile in quanto contrario ai valori dell’Unione, ad esempio perché viola i diritti fondamentali.

Vietati:

  • Sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico;
  • sistemi di identificazione biometrica a distanza “a posteriori”, con l’unica eccezione delle forze dell’ordine per il perseguimento di reati gravi e solo previa autorizzazione giudiziaria;
  • sistemi di categorizzazione biometrica che utilizzano caratteristiche sensibili (ad esempio, sesso, razza, etnia, cittadinanza, religione, orientamento politico);
  • sistemi di polizia predittiva (basati su profili, ubicazione o comportamenti criminali passati);
  • sistemi di riconoscimento delle emozioni nelle forze dell’ordine, nella gestione delle frontiere, nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni scolastiche; e
  • lo scraping non mirato di immagini facciali da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso per creare database di riconoscimento facciale (in violazione dei diritti umani e del diritto alla privacy).

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